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Circolare 24

Validità dell’anno scolastico

Deroghe assenze per casi eccezionali e chiarimenti in merito alla valutazione delle giustificazioni delle assenze

Utente PAIS039008-psc

da Pais039008-psc

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni normative vigenti in merito alla validità dell’anno scolastico in relazione alla frequenza scolastica. L’Art. 14, COMMA 7 DEL DPR n° 122/2009 recita quanto segue:

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Nella circolare allegata è possibile visionare:

  • Una tabella per ciascun indirizzo con le indicazioni relative al monte ore annuale personalizzato di ciascuna classe (calcolato secondo le ore settimanali previste dal curricolo moltiplicato per 33 settimane di scuola) e il monte ore massimo di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico;
  • Le deroghe definite al numero max di assenze;
  • Le disposizioni per gli studenti che non si avvalgono dell’ IRC.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, si configura come ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE e comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. Si chiarisce, altresì, che il calcolo è effettuato sul monte ore come sopra riportato e che verranno conteggiate anche le entrate a seconda ora e le uscite anticipate richieste dalle famiglie.

Per quel che riguarda i certificati medici, secondo le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, le assenze dovranno essere sempre giustificate con certificato del Pediatra o del Medico di base, se superiori ai 10 giorni.

Ai fini del conteggio del monte ore massimo di assenze consentite va comunque specificato che i certificati medici che attestino esclusivamente lo stato di buona salute per la riammissione in classe non possono essere considerati validi per l’applicazione delle deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

Al fine di precisare ulteriormente la questione congiunta alla valutazione delle giustificazioni delle assenze si riporta il testo integrale della nota prot. 45543 del 12 settembre 2025 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia:

“(…) si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo. È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo. Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d’ansia o problematiche psicologiche non certificati o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell’ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’elusione dell’obbligo scolastico.”

Si allega nota prot. n. 45543 del 12 settembre 2025 dell’USR per la Sicilia.

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